“qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare le sue stesse aspettative continuando a migliorarsi” (William Edwards Deming)

REGIME FORFETTARIO 2019

Il regime forfettario è stato modificato dalla manovra finanziaria 2019 che ha previsto un'unica soglia di accesso a 65mila Euro di ricavi/compensi, e l'eliminazione delle altre condizioni previste per l'accesso (beni strumentali non superiori a 20mila Euro, spese per personale non superiore a 5mila Euro).

CHI PUO’ACCEDERE AL REGIME AGEVOLATO?

La Legge di Bilancio 2019 ha semplificato le modalità di accesso al regime, non prevedendo più diversi limiti di fatturato in base all’attività svolta, ma garantendo l’accesso a tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad Euro 65.000. Le nuove disposizioni normative hanno inoltre modificato le cause di esclusione dal regime forfettario 2019. Nel dettaglio, non possono accedervi coloro che:

- possiedono una partecipazione in Società di persone, associazioni o imprese familiari;

- hanno il controllo diretto o indiretto di Srl o Associazioni in partecipazione;

- esercitano l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei 2 precedenti periodi d’imposta;

- si avvalgono di regimi speciali iva (es. regime del margine);

- non sono residenti in Italia, a meno che non siano residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente all’accordo sullo spazio economico europeo e producano nel territorio nazionale almeno il 75% del reddito complessivo;

- effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO E TASSAZIONE

Il regime forfettario consente di applicare un’imposta fissa pari al 15% sul reddito, in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).

Se si rispettano determinati requisiti, inoltre, si può ottenere una tassazione agevolata del 5% per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è necessario che:

- il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare

- l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

- qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.

ATTENZIONE!!! A differenza del regime dei minimi, nel regime forfettario non è possibile dedurre nessun costo ai fini della determinazione del reddito imponibile. Il reddito imponibile ai fini fiscali infatti, viene calcolato moltiplicando il fatturato per un coefficiente di redditività assegnato in base all’attività svolta dal contribuente.

Esempio:

Professionista che ha percepito 30.000 euro di compensi.

L’agenzia delle entrate riconosce ai professionisti il 22% di costi forfettari; di conseguenza il professionista dovrà dichiarare: 30.000*78% = 23.400 euro (il 22% non sarà tassato).

 

Da un punto di vista contributivo, i soggetti che svolgono attività d’impresa e che sono obbligati ad iscriversi alla gestione INPS artigiani e commercianti possono ottenere una riduzione del 35% dei contributi inps. Tale agevolazione non è riconosciuta ai contribuenti che:

- svolgono attività professionali non soggette all’iscrizione obbligatoria alla Camera di Commercio;

- sono iscritti ad una cassa professionale;

- risultano iscritti alla gestione separata INPS (professionisti senza cassa).

La domanda di riduzione contributiva deve essere predisposta ed inviata all’Ente entro il 28 febbraio.

I contributi possono essere portati in diminuzione del reddito imponibile.

SEMPLIFICAZIONI

Vanno infine valutati i ridotti adempimenti fiscali e contabili previsti nel regime forfetario tra i quali:

- l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica nonché dalla conservazione elettronica delle fatture ricevute. Resta tuttavia l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della PA;

- l’esonero dall’applicazione dell’iva ai clienti;

- l’esonero dalla predisposizione della Dichiarazione IVA annuale e dallo spesometro.

 

La durata del regime forfettario è illimitata.

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