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NUOVE REGOLE IN MATERIA DI DETRAZIONE IVA

Il D.L. 119/2018 ha modificato nuovamente le regole in materia di detrazione dell’iva, prevedendo che “il diritto alla detrazione possa essere esercitato con riferimento alla liquidazione nella quale si è verificato il presupposto per l’esigibilità, purché il documento di acquisto sia ricevuto e registrato entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento”.

Esempio pratico:

Il 14 febbraio 2019 il Signor Rossi riceve una fattura elettronica datata 31.01.2019: in questo caso il Sign.Rossi potrà detrarsi l’iva nel mese di gennaio, in quanto ha ricevuto la fattura dal suo fornitore entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Per i soggetti trimestrali, la fattura dovrà pervenire entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento (es. entro il 15 aprile per quanto riguarda la liquidazione dell’iva del I° trimestre 2019).

 

DEROGA ALLA REGOLA GENERALE

Questa regola non può essere applicata per quelle fatture ricevute a cavallo di anno.

In pratica, le fatture datate 2018 che pervengono, secondo la regola generale, entro il 15 del mese di gennaio 2019, non potranno essere considerate nella liquidazione iva di dicembre 2018, ma dovranno essere contabilizzate nel mese di gennaio 2019.

Esempio pratico:

Il 03 gennaio 2019 il Sign. Rossi riceve via Pec una fattura datata 31.12.2018. L’iva relativa a tale documento non potrà essere detratta nel 2018, ma dovrà essere contabilizzata nel 2019.

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