“qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare le sue stesse aspettative continuando a migliorarsi” (William Edwards Deming)

La pace allargata dei PVC

L’Agenzia delle Entrate con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (provv. 23.01.2019, n. 17776 ) fornisce istruzioni per la definizione agevolata dei PVC, di cui all’art. 1 D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018. Filo conduttore del provvedimento è stata la più ampia apertura possibile della definizione agevolata, per concedere a molti di aderire.
Anzitutto va ricordato che l’art. 1 stabilisce che il contribuente possa definire il contenuto integrale dei PVC consegnati entro il 24.10.2018, presentando entro il 31.05.2019 la dichiarazione per regolarizzare le imposte contestate in materia di Ires/Irpef e addizionali, contributi previdenziali, ritenute, imposte sostitutive, IRAP, IVIE/IVAFE e IVA.
Il contribuente deve appunto presentare la dichiarazione e versare le imposte per le violazioni contestate, senza le sanzioni e interessi (in unica soluzione o massimo 20 rate trimestrali con tasso d’interesse legale). I codici tributo per versare le maggiori imposte attraverso F24 sono stati istituiti dalla risoluzione 23.01.2018, n. 8/E e sono a titolo esemplificativo: PF01 per l’IRPEF, PF02 per l’IRES, PF03 per l’IVA, PF04 per le ritenute ecc.
Il provvedimento chiarisce che qualora il PVC sia riferito a più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche solo un periodo d’imposta (tuttavia integralmente, ossia riferito alla totalità delle violazioni definibili con riguardo a quel periodo d’imposta); si può definire anche un periodo in cui sia stata omessa la dichiarazione e in caso di indebite compensazioni. Il modello da presentare non viene creato ad hoc, ma sarà il modello dichiarativo relativo all’imposta contestata (perciò: Redditi, IVA, 770) e andrà barrata la casella “correttiva nei termini” (anche in caso di omessa). Vanno dichiarati solo i maggiori imponibili derivanti dalle violazioni contestate nel PVC.
Come già disposto nella norma, non è possibile utilizzare a scomputo dei maggiori imponibili ulteriori perdite pregresse non utilizzate nella dichiarazione originaria; inoltre, in caso di soggetti trasparenti (per esempio SNC) la dichiarazione può essere presentata anche dai partecipanti (sempre entro il 31.05.2019).
Quanto ad aperture, è possibile avvalersi della definizione agevolata anche se viene notificato un avviso di accertamento dopo il 24.10.2018, se è stata presentata un’istanza di accertamento con adesione o se si sono ravvedute alcune violazioni. È causa ostativa invece la ricezione della notifica di un avviso di accertamento, atto di recupero, invito al contradditorio entro il 24.10.2018.

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