“qualità è soddisfare le necessità del cliente e superare le sue stesse aspettative continuando a migliorarsi” (William Edwards Deming)

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FATTURA ELETTRONICA IN PILLOLE

1 - Soggetti obbligati
Dall’1.1.2019 tutti gli operatori, ad eccezione dei contribuenti minimi / forfetari / agricoltori, saranno obbligati all’emissione della fattura elettronica.

Il DL n. 119/2018, inoltre, ha previsto l’esonero dalla fattura elettronica:

- per le operazioni per le quali è richiesto l’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS);

- per i soggetti in regime ex Legge n. 398/91 (associazioni / società sportive dilettantistiche, ecc.) con proventi commerciali del periodo d’imposta precedente non superiori a € 65.000.

2 - Come arrivare preparati
La fattura elettronica cambierà le abitudini di milioni di contribuenti, per tale motivo, per evitare di incorrere in spiacevoli sanzioni, è necessario imparare a gestirla correttamente.

In particolare, occorre sapere che:

a) Se la fattura elettronica NON TRANSITA PER IL SERVIZIO DI INTERSCAMBIO,la stessa è da considerarsi “non emessa”. E’ quindi necessario verificare, almeno nei primi tempi, che le fatture emesse siano correttamente confluite anche allo SDI; Per fare questo è necessario accedere all’area personale “Fatture e Corrispettivi” nel sito dell’Agenzia delle Entrate e verificare che le fatture ivi risultanti in uno specifico periodo, corrispondano con quelle effettivamente emesse dall’azienda oppure effettuare la verifica direttamente dal software acquistato. Per quanto riguarda le tempistiche legate all’emissione delle FE,l’Agenzia delle entrate ha previsto un regime transitorio per i due semestri del 2019. Da gennaio a giugno, la fattura elettronica dovrà essere predisposta e trasmessa allo Sdi entro la scadenza della liquidazione periodica dell’Iva (che sia mensile o trimestrale). Da luglio, la fattura dovrà essere emessa e trasmessa allo Sdi entro dieci giorni dall’operazione.

b) Il codice destinatario non è altro che una stringa di 7 CARATTERI formata da numeri e lettere che rappresenta “l’indirizzo telematico” al quale verrà recapitato il file della fattura elettronica. Tale codice dovrà essere comunicato ad ogni fornitore in modo tale da consentirgli di indirizzare correttamente la fattura elettronica;
La PEC è alternativa al codice destinatario e può essere indicata quando non si hanno specifiche indicazioni da parte del proprio cliente;
Indispensabile ottenere dai propri clienti l’eventuale CODICE DESTINATARIO O PEC ai quali indirizzare la fattura.

c) Le fatture emesse a CLIENTI PRIVATI, quindi senza partita iva, dovranno essere inviate evidenziando come CODICE DESTINATARIO un valore composto da sette zeri: “0000000”. La fattura elettronica inviata ad un soggetto “privato” deve essere anche stampata in PDF e consegnata al cliente. Sono “Clienti Privati” anche eventuali soggetti collettivi o enti privi di Partita IVA(esempio Condomini, Enti e associazioni di volontariato, Onlus, Parrocchie, ecc..);

- Per i CLIENTI ESTERIoccorre compilare la fattura inserendo nel campo CODICE DESTINATARIO un valore composto da 7 X: “XXXXXXX”

d) La fattura emessa che viene scartata dallo SDI può essere “riemessa”, con lo stesso numero di quella originale, solo ENTRO I 5 GIORNI SUCCESSIVI ALLA NOTIFICA DI SCARTO.

Se la fattura scartata non viene “riemessa” entro i 5 giorni sarà necessario procedere all’emissione di una fattura con un nuovo numero progressivo (e relativa data corretta) di emissione. Nel registro IVA rimarrà un “salto di numero” relativamente alla fattura scartata e non sostituita nei tempi concessi dall’Agenzia.

e) Le fatture ricevute che contengono errori o che sarebbero da “respingere” al mittente, perché non riguardano acquisti o prestazioni realmente avvenute, NON POSSONO ESSERE RIFIUTATE.

E’ necessario, in questi casi provvedere, con la massima tempestività, a contattare il fornitore che ha emesso il documento errato e chiedere lo STORNO TOTALE (con nota di credito elettronica) o la nota di credito per la parte errata del documento.

Si consiglia di utilizzare, per questo tipo di richieste, il canale PEC al fine di documentare e dare data certa alla “reazione” ed alla richiesta di correzione del documento.

f) Ogni soggetto iva che effettua acquisti di beni o che riceve prestazioni di servizi, DEVE VERIFICARE DI RICEVERE LA RELATIVA FATTURA ENTRO 4 MESI DALLA DATA DELLA CONSEGNA O DEL PAGAMENTO DEL SERVIZIO. Se entro 4 mesi dalla data di consegna dei beni o del pagamento del servizio non è stata ricevuta la fattura, LA LEGGE OBBLIGA IL CLIENTE AD EMETTERE UNA “AUTOFATTURA-DENUNCIA”. Tale fattura deve essere emessa entro 30 giorni dallo spirare del termine di 4 mesi sopra indicato.

ATTENZIONE!! Il cliente che non effettua l’adempimento di cui sopra E’ SANZIONATO esattamente come il fornitore che non ha emesso fattura!

E’ quindi di fondamentale importanza che per ogni acquisto e per ogni pagamento SI VERIFICHI DI AVER RICEVUTO REGOLARE FATTURA. Lo scrivente Studio non può essere di aiuto in questo processo di verifica perché non conosce i movimenti in entrata dei beni e, spesso, viene a conoscenza di pagamenti effettuati e per i quali non trova fattura, solamente dopo la scadenza dei termini sopra specificati.

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